PRINCIPI GENERALI
1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello
psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti
di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque
altro mezzo.
L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede
particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto
laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque
in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo
sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano
relazionale.
2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per
una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento professionale
dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione
nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio
della professione di psicologo necessita dell’identificazione
del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide
professionali che pone sul piano dell’appropriatezza epistemologica,
teorica, tecnica e deontologica.
4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo
2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani,
le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica
effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi
espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili.
ASPETTI SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne
verificare l’identità e il domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne
l'identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine
professionale.
1.1.3 Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto
a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo
web del sito presso il quale eroga tali prestazioni.
1.1.4 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordine
professionale. Se specificano anche l’appartenenza ad associazioni
scientifiche devono rendere identificabili e contattabili tali associazioni
e reperibili i relativi statuti .
1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo
deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile
l’autore della prestazione.
1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse
queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui
vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni
relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti,
ed alle modalità di consultazioni dei medesimi.
1.2 Identificazione degli utilizzatori
1.2.1 Di norma va richiesta l’identificazione dell'utente.
1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale
la possibilità di garantire l'anonimato dell' utente, lo psicologo
deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La garanzia
dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello
psicologo, l’adozione di precauzioni supplementari, in relazione
anche alla possibilità che gli utilizzatori possano necessitare
di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio
un minore).
1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni
professionali devono specificare chiaramente quali prestazioni sono
compatibili con l’anonimato e quali non lo sono.
1.2.4 Le prestazioni professionali che garantiscono l’anonimato
sono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile
solo con un identificativo del cliente.
1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a
clienti soggetti a tutela necessitano di particolar attenzione e maggiori
misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del
consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale
o la tutela.
1. 3 Protezione della transazione
1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni,
comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni
psicologiche e personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie
finalizzate.
1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet,
sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso
idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l' uso dei servizi
cifrati.
1.3.3 I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati.
RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti
2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati
sulla legislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo
di supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni
e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre
obbligo di referto o di denuncia.
2.1.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti
su di essi.
2.2 Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano
anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto
o tecnologia venga utilizzata.
2.2.2 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che
l’interazione attraverso mezzi telematici può comportare
la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte
dell’utente.
3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA
INTERNET
3.1 Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere
conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini
nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie,
religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli
del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse
(o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono
indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell’utilizzatore.
APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base
4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione
e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza,
gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora
mancanti di una base di ricerca consolidata.
4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a
distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi
utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di
informazioni sulle differenze con l’interazione diretta.
4.1.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza
sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente,
attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con
tali limiti.
COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1 È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un
registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni
psicologiche.
5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca
un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche
svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza.
|